Pubblico integralmente il Decreto del 20 ottobre 2004 sul riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Erice” ed approvazione del relativo disciplinare di produzione (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4-11-2004).

 

Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 259 del 4-11-2004

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2004

Riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Erice» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita’ dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e’  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo;
Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria della provincia  di  Trapani    Confederazione  Italiana  Agricoltori, Coldiretti,  Unione Agricoltori, Lega delle Cooperative, Associazione Generale   Cooperative   Italiane,   Unione  Cooperative,  Federvini, Federdoc,  Unione  Italiana  Vini,  nelle persone dei loro rispettivi rappresentanti,  in  data  27 febbraio  2003,  intesa  ad ottenere il riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Erice»;
Visto  il  parere favorevole della Regione siciliana in merito alla richiesta  di  riconoscimento  dei  vini  a  denominazione di origine controllata  «Erice»  in  sostituzione  della  indicazione geografica tipica   «Colli   Ericini»   riconosciuta  con  decreto  ministeriale 10 ottobre 1995 e successive modifiche;
Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la predetta  istanza,  tenutasi in Erice (Trapani) il giorno 11 febbraio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto  il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante: «modalita’ e requisiti  per  la  delimitazione  della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.»;
Considerato  che,  con  nota  prot.  n. 4151 del 14 giugno 2004, la Regione   siciliana  ha  provveduto,  con  ulteriore  istruttoria,  a verificare la percentuale del 66% di rappresentativita’ stabilita dal predetto  decreto  ministeriale  e  che  gli atti giustificativi sono depositati  presso  la  Regione  stessa,  Assessorato  agricoltura  e foreste – Direzione interventi strutturali;
Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Erice»  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 185 del 9 agosto 2004;
Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopracitati;
Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Erice»  e all’approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in conformita’ al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1.  E’ riconosciuta la denominazione di origine controllata «Erice» ed  e’  approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2.  La denominazione di origine controllata «Erice» e’ riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.
3.  La  indicazione geografica tipica «Colli Ericini», riconosciuta con  decreto ministeriale 10 ottobre 1995, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.
1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia’ dalla  vendemmia  2004,  il  proprio prodotto con la denominazione di origine  controllata  «Erice», sono tenuti ad effettuare – ai sensi e per  gli  effetti dell’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 – la  denuncia  dei  rispettivi  terreni  vitati  ai  competenti organi territoriali,  ai fini dell’iscrizione nei medesimi all’apposito albo dei  vigneti della denominazione di origine controllata «Erice» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.
1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l’annata   2004,   possono  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio, nell’albo previsto dall’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se  a  giudizio  degli  organi  tecnici  della  Regione siciliana, le denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita’ tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita’  previsti  dalla normativa vigente.

Art. 4.
1.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata   «Erice»,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall’art.  2 dell’unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a  titolo  transitorio  nell’albo sopracitato, i vigneti in cui siano presenti  viti  di  vitigni  diversi  da  quelli indicati nell’art. 2 dell’unito  disciplinare di produzione, purche’ la presenza, in detti vigneti,  di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti  essere  superiore al 20% del totale della base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini.
2.  La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento comunitario  n.  1493/99,  all. 8, lettera e), alle tipologie di vini che prevedono l’utilizzo del monovitigno per un minimo dell’85%.
3.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d’ufficio dal rispettivo albo, qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  2 dell’unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al competente  ufficio  dell’Assessorato  regionale  all’agricoltura, ai fini dell’effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita’.

Art. 5.
1.  Ai  vini  da  tavola  ad  indicazione  geografica tipica «Colli Ericini»  che  alla  data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale,  si  trovino  gia’  confezionati  o  in corso di confezionamento  in  bottiglie  o  altri  recipienti di capacita’ non superiore  a  cinque  litri,  e’  concesso,  dalla  predetta data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di  diciotto  mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi  i  termini  sopra  indicati,  le eventuali rimanenze del prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere commercializzate,   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che  entro quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano denunciate  alla  Camera di commercio competente per territorio e che sui  recipienti  sia  apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento»  o  in  alternativa  su  di essi sia riportato l’anno di produzione  delle  uve  ovvero l’indicazione che trattasi di prodotto ottenuto   dalla   vendemmia  2003  o  di  anni  precedenti,  purche’ documentabile.
Per il prodotto sfuso, cioe’ commercializzato in recipienti diversi da  quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di  smaltimento  e’  ridotto  a  sei  mesi. Tale termine e’ elevato a dodici  mesi  per  le  eventuali  rimanenze  di prodotto destinato ad essere  esportato  allo  stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono  cedere  a terzi per l’imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze   devono   essere   denunciate  alla  Camera  di  commercio competente  per  territorio  entro quindici giorni dalla scadenza del termine  di  sei  mesi.  All’atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi  devono  essere  accompagnate  da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l’indicazione degli estremi della denuncia medesima.

Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Erice» e’ tenuto a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2004
Il direttore generale: Abate

Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ERICE»

Art. 1.
Denominazione
La  denominazione  di origine controllata «Erice» e’ riservata ai vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Erice» Bianco;
«Erice» Ansonica o Insolia;
«Erice» Catarratto;
«Erice» Grecanico;
«Erice» Grillo;
«Erice» Chardonnay;
«Erice» Muller Thurgau;
«Erice» Sauvignon;
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo;
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon;
«Erice» Moscato;
«Erice» Passito;
«Erice» Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut);
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva);
«Erice» Calabrese o Nero d’Avola;
«Erice» Frappato;
«Erice» Perricone o Pignatello;
«Erice» Cabernet Sauvignon;
«Erice» Syrah;
«Erice» Merlot.

Art. 2.
Base ampelografica
I  vini  di  cui  all’art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve prodotte  da  vigneti  aventi,  nell’ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:
«Erice» Bianco:
Catarratti: minimo 60%.
Possono  concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei, alla coltivazione nella Regione siciliana, fino ad un massimo del 40%.
La  denominazione  di origine controllata «Erice» con la menzione di  uno  dei  seguenti vitigni Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Ansonica o Insolia, Grecanico dorato o Grecanico, Grillo, Catarratti, Moscato  di  Alessandria  o Zibibbo, e’ riservata ai vini ottenuti da
uve   provenienti   da   vigneti  costituiti  per  almeno  l’85%  dal corrispondente vitigno.
Possono  concorrere  alla  produzione di detti vini altri vitigni idonei  alla  coltivazione nella regione siciliana fino ad un massimo del 15%.
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon:
Sauvignon B. minimo 95%.
Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Passito:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Moscato:
Moscato di Alessandria minimo 95%.
Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva):
Calabrese o Nero d’Avola: minimo 60%.
Possono  concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 40%.
La  denominazione  di origine controllata «Erice» con la menzione di  uno  dei  seguenti  vitigni  Calabrese  o Nero d’Avola, Frappato, Cabernet   Sauvignon,  Perricone  o  Pignatello,  Syrah,  Merlot,  e’ riservata  ai  vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono  concorrere  alla  produzione di detti vini altri vitigni idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 15%.
«Erice» Spumante:
per la tipologia Dolce: Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono  concorrere  alla  produzione di detto vino altri vitigni idonei  alla  coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%;
per la tipologia Brut: Chardonnay minimo 70%.
Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  spumante  altri vitigni  idonei  alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.
Zona di produzione uve
La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione  di  origine controllata «Erice» ricade nella provincia di  Trapani  e  comprende  i terreni vocati alla qualita’ di tutto il territorio  del  comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni  di  Erice,  Valderice,  Custonaci,  Castellammare del Golfo e Trapani.
La  zona  e’  cosi’  delimitata:  la  delimitazione ha inizio nel comune  di  Erice in localita’ Grotta Perciata per procedere in senso antiorario  lungo  le  localita’ San Matteo, Fontana Bianca, Martogna Porta  Guastella,  Torre  dei  quattro  venti,  Casa  La  Porta, Nord Santuario S. Anna, c.da Difali, Torrebianca, Villa Roccaforte fino ad incrociare  la  strada statale 113; si segue la strada statale 113 in direzione  est  sino  ad  arrivare  in  localita’  Torretta,  dove si
interseca la via Fumosa; questa, viene percorsa in direzione sud fino ad  incrociare  la  strada provinciale Trapani-Salemi che la si segue fino  al  Ponte della Collura; si continua lungo la linea del confine amministrativo  del  comune  di Trapani fino ad arrivare in localita’ Bruca   dove   si  interseca  il  confine  amministrativo  di  Buseto Palizzolo;  da  qui, sempre in senso antiorario, si prosegue lungo il confine amministrativo di Buseto Palizzolo, per arrivare in localita’ Racabbe  a  quota 205 m s.l.m. che segna l’ingresso nel territorio di Castellammare  del  Golfo. La delimitazione procede in direzione nord lungo   le  quote  225,  231,  240  fino  ad  incrociare  il  confine amministrativo  del  comune  di Custonaci. Si segue detto confine per giungere  in localita’ Brullo ed entrare nel territorio di Custonaci; da  questo  punto  si  segue la linea immaginaria che attraversa case Fontana,   Case  La  Porta,  Case  Chiova,  Bellazita,  zona  sud-est localita’  Sperone, fino a collegarsi col pozzo della Noce; quindi si segue  la  zona  pedemontana  di  Montagna Sparacio, si attraversa la strada  provinciale  Trapani-San  Vito  Lo  Capo, si procede lungo la linea  che  unisce le localita’ Ronza, Mandra, Mandria Luppino, Piano Alastre,  Portella  del Cerriolo, fino ad incontrare il ponte del Rio Forgia; si segue il percorso del fiume in direzione c.da Linciasa per poi  deviare  in  direzione  ovest attraversando Baglio Sciare, Rione Catalano, San Andrea Bonaria, Baglio Todaro ed, infine, incontrare la grotta  Berciata  in territorio di Erice, quale punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 – Condizioni naturali dell’ambiente.
Le  condizioni  ambientali  di coltivazione dei vigneti destinati alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Erice» devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita’.
I  vigneti  devono  trovarsi  su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
4.2 – Densita’ d’impianto.
Per  i  nuovi  impianti ed i reimpianti la densita’ dei ceppi per ettaro  non  puo’ essere inferiore a 3500 per le uve a bacca bianca e 4000 per le uve a bacca nera, in coltura specializzata.
4.3 – Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le   forme  di  allevamento  consentite  sono  l’alberello  e  la controspalliera. Sono escluse le forme di allevamento espanse.
La Regione siciliana puo’ consentire diverse forme di allevamento qualora  siano  tali  da  migliorare  la  gestione  dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
I   sesti   d’impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di allevamento.
4.4 – Irrigazione, forzatura.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
4.5 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
Le  produzioni massime di uva, espresse in tonnellate a ettaro, e le gradazioni minime naturali sono le seguenti:

Tipologia Produzione uva t/ha Titolo alcolom. vol.
nat. minimo % vol.
“Erice” Bianco…. 11 12,00
“Erice” Ansonica o Insolia 11 12,00
“Erice” Catarratto…. 11 12,00
“Erice” Grecanico…. 11 12,00
“Erice” Grillo…. 11 12,00
“Erice” Chardonnay…. 9 12,00
“Erice” Muller Thurgau…. 11 12,00
“Erice” Sauvignon…. 11 12,00
“Erice” Vendemmia
Tardiva Sauv….
6 16,00
“Erice” Vendemmia
Tardiva Zibibbo….
6 16,00
“Erice” Moscato…. 11 12,00
“Erice” Passito…. 11 13,00
“Erice” Spumante (Dolce
e Brut)….
11 12,00
“Erice” Rosso (anche
tipol. Riserva)….
11 12,50
“Erice” Calabrese o Nero
d’Avola….
11 12,50
“Erice” Frappato…. 11 12,50
“Erice” Perricone o
Pignatello….
11 12,50
“Erice” Cabernet
Sauvignon….
9 12,50
“Erice” Syrah…. 11 12,50
“Erice” Merlot…. 9 12,50

A  tali  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la resa  dovra’  essere  riportata  nei  limiti  di cui sopra purche’ la produzione  globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.
Vinificazione ed elaborazione
5.1 – Zona di vinificazione.
Le  operazioni  di  vinificazione,  di elaborazione, ivi compreso l’appassimento    delle   uve,   l’affinamento   e   l’invecchiamento obbligatorio   debbono  essere  effettuate  in  tutto  il  territorio amministrativo  dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delle uve di cui all’art. 3.
5.2 – Zona di imbottigliamento.
Le  operazioni  di  imbottigliamento  dei vini a denominazione di origine  controllata  «Erice»  devono  essere  effettuate all’interno della zona di vinificazione.
5.3 – Correzioni.
Non e’ consentito l’arricchimento.
5.4 – Elaborazione.
La  tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.
La  tipologia passito deve essere ottenuta da uve appassite anche in  fruttaio  e/o  con  le  tecniche ed attrezzature consentite dalla normativa vigente.
Le  tipologie  vendemmia  tardiva  devono  essere ottenute da uve appassite sulla pianta.
5.5 – Resa uva/vino e vino/ettaro.
La  resa  massima dell’uva in vino finito e la produzione massima di   vino   per   ettaro,   comprese   le   aggiunte  occorrenti  per l’elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia Resa uva/vino Prod. massima di vino Hl/ha
“Erice” Bianco…. 70% 77,00
“Erice” Ansonica o
Insolia….
70% 77,00
“Erice” Catarratto…. 70% 77,00
“Erice” Grecanico…. 70% 77,00
“Erice” Grillo…. 70% 77,00
“Erice” Chardonnay…. 70% 63,00
“Erice” Muller Thurgau…. 70% 77,00
“Erice” Sauvignon…. 70% 77,00
“Erice” Vendemmia Tardiva
Zibibbo….
60% 36,00
“Erice” Moscato…. 70% 77,00
“Erice” Passito…. 40% 44,00
“Erice” Spumane (Dolce e
Brut)….
70% 77,00
“Erice” Rosso (anche tipol.
Riserva)….
70% 77,00
“Erice” Calabrese o Nero
d’Avola….
70% 77,00
“Erice” Frappato…. 70% 77,00
“Erice” Perricone o
Pignatello….
70% 77,00
“Erice” Cabernet
Sauvignon….
70% 63,00
“Erice” Syrah…. 70% 77,00
“Erice” Merlot…. 70% 63,00

 

Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%  per  le  tipologie  bianche,  rosse  e  spumante,  il 63% per le tipologie  vendemmia  tardiva,  il  43%  per  la  tipologia  passito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata per l’intera partita.
L’eccedenza  del  5%,  se  ne  ha le caratteristiche, puo’ essere designata come vino ad I.G.T.
5.6 – Invecchiamento.
Per  il  vino  «Erice  Rosso», la menzione «Riserva» e’ ammessa a condizione che, prima dell’immissione al consumo, venga sottoposto ad un  periodo  minimo  di  invecchiamento  di anni due, a decorrere dal 10 novembre dell’anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I   vini   di   cui   all’art.   1  devono  rispondere,  all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Erice» Bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Grecanico:
colore: paglierino piu’ o meno carico con riflessi verdolini;
odore: delicato, gradevole piu’ o meno fruttato;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 q/l.
«Erice» Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale min. 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, aromatico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Sauvignon:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Ansonica o Insolia:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Grillo:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: intenso, delicato;
sapore: secco, fruttato, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Catarratto:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Moscato:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Spumante Dolce:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 12,00% vol., di
cui almeno 6,0% effettivo;
acidita’ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
zuccheri min.: secondo normative CE.
«Erice» Spumante Brut:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: fresco con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
zuccheri massimo: 15 g/l.
«Erice» Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Calabrese o Nero d’Avola:
colore: rosso rubino intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Frappato:
colore: rubino piu’ o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, lievemente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Perricone o Pignatello:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Erice» Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Erice» Syrah:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
«Erice» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi aranciati;
odore: complesso, etereo, fine;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Erice» Passito:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% vol., di
cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva Zibibbo:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% vol., di
cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva Sauvignon:
colore: da giallo paglierino al dorato carico;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, equilibrato;
titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% vol., di
cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E’  in facolta’ del Ministero delle politiche agricole – Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione   siciliana,  modificare  i  limiti  dell’acidita’  totale  e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 – Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art.   1   e’  vietata  l’aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione aggiuntiva  diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E’   tuttavia   consentito  l’uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi significato  laudativo  e che non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 – Menzioni facoltative.
Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del colore,  del modo di elaborazione e altre, purche’ pertinenti ai vini di cui all’art. 1.
7.3 – Annata.
Nell’etichettatura  dei vini «Erice» l’indicazione dell’annata di produzione dell’uve e’ obbligatoria per i tipi tranquilli.

Art. 8.
Confezionamento
8.1 – Volumi nominali.
I  vini  di  cui  all’art.  1 devono essere immessi al consumo in recipienti  di  volume  nominale  di  0,187 litro, 0,250 litro, 0,375 litro,  0,500 litro, 0,750 litro, 1,000 litro, 1,500 litro, 3 litri e 5 litri.

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